Art. 51.
(Termini perentori d'impugnazione).

      1. Se la legge non dispone diversamente, il termine perentorio per impugnare la sentenza del tribunale tributario è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, della presente legge, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
      2. Qualora la sovrapposizione del termine breve a quello lungo avvenga in prossimità della scadenza di quello annuale di decadenza, il termine ultimo per l'impugnazione rimane comunque quello annuale anche se il termine breve scade in un momento successivo.
      3. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile, il termine perentorio di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

 

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